Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA   Data : 18/10/2016
Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA
Le somme percepite da un soggetto passivo IVA a titolo di risarcimento del danno da inadempimento sono escluse dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
Affinché operi la menzionata esclusione, è necessario che la somma corrisposta dalla parte inadempiente sia effettivamente finalizzata a risarcire il pregiudizio arrecato al patrimonio altrui e a ristabilire la condizione precedente all'evento dannoso.
Va, in particolare, verificato che il soggetto passivo cedente o prestatore non abbia assunto nei confronti del cessionario o committente un'obbligazione di "non fare". La pattuizione di un'obbligazione "negativa", verso corrispettivo, configura infatti una prestazione di servizi in base a quanto disposto dall'art. 3 co. 1 del DPR 633/72. La natura sinallagmatica dell'operazione potrebbe, ad esempio, sussistere nel caso in cui le parti pattuiscano un accordo transattivo, impegnandosi la parte danneggiata a non agire in giudizio verso corrispettivo.
Nel caso del risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale, invece, l'applicazione dell'IVA è esclusa in carenza del presupposto oggettivo dell'IVA, non essendosi in linea generale formato un rapporto giuridico sinallagmatico tra i soggetti coinvolti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2016 - "Senza IVA il risarcimento del danno extracontrattuale" - Cosentino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego