| Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA
Le somme percepite da un soggetto passivo IVA a titolo di risarcimento del danno da inadempimento sono escluse dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
Affinché operi la menzionata esclusione, è necessario che la somma corrisposta dalla parte inadempiente sia effettivamente finalizzata a risarcire il pregiudizio arrecato al patrimonio altrui e a ristabilire la condizione precedente all'evento dannoso.
Va, in particolare, verificato che il soggetto passivo cedente o prestatore non abbia assunto nei confronti del cessionario o committente un'obbligazione di "non fare". La pattuizione di un'obbligazione "negativa", verso corrispettivo, configura infatti una prestazione di servizi in base a quanto disposto dall'art. 3 co. 1 del DPR 633/72. La natura sinallagmatica dell'operazione potrebbe, ad esempio, sussistere nel caso in cui le parti pattuiscano un accordo transattivo, impegnandosi la parte danneggiata a non agire in giudizio verso corrispettivo.
Nel caso del risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale, invece, l'applicazione dell'IVA è esclusa in carenza del presupposto oggettivo dell'IVA, non essendosi in linea generale formato un rapporto giuridico sinallagmatico tra i soggetti coinvolti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2016 - "Senza IVA il risarcimento del danno extracontrattuale" - Cosentino - Greco |