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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali   Data : 18/10/2016
Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali
L'Agenzia delle Dogane, con nota 10.10.2016 n. 84724, ha descritto i criteri per l'individuazione degli Uffici doganali competenti al rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali, sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo Codice Doganale unionale e dal relativo Regolamento di esecuzione.
Le indicazioni fornite sono le seguenti:
- per i regimi di perfezionamento attivo e passivo, nonché per il regime di uso finale, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove sono svolte parte delle lavorazioni;
- per il regime di ammissione temporanea, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente per il luogo di primo utilizzo della merce.
Inoltre, per i regimi di uso finale e perfezionamento attivo, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto stabilito al di fuori della Ue, le relative istanze devono essere presentate, rispettivamente, all'Ufficio competente sul luogo di primo utilizzo o di prima trasformazione delle merci.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 10.10.2016 n. 84724 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2016 - "Uffici doganali competenti sui regimi speciali da individuare con attenzione" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego