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18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali   Data : 18/10/2016
Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali
L'Agenzia delle Dogane, con nota 10.10.2016 n. 84724, ha descritto i criteri per l'individuazione degli Uffici doganali competenti al rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali, sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo Codice Doganale unionale e dal relativo Regolamento di esecuzione.
Le indicazioni fornite sono le seguenti:
- per i regimi di perfezionamento attivo e passivo, nonché per il regime di uso finale, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove sono svolte parte delle lavorazioni;
- per il regime di ammissione temporanea, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente per il luogo di primo utilizzo della merce.
Inoltre, per i regimi di uso finale e perfezionamento attivo, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto stabilito al di fuori della Ue, le relative istanze devono essere presentate, rispettivamente, all'Ufficio competente sul luogo di primo utilizzo o di prima trasformazione delle merci.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 10.10.2016 n. 84724 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2016 - "Uffici doganali competenti sui regimi speciali da individuare con attenzione" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego