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10/03/2017 Pronto il Ddl per gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
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13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego

Records 1651 to 1660 of 2397
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Titolo: Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali   Data : 18/10/2016
Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali
L'Agenzia delle Dogane, con nota 10.10.2016 n. 84724, ha descritto i criteri per l'individuazione degli Uffici doganali competenti al rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali, sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo Codice Doganale unionale e dal relativo Regolamento di esecuzione.
Le indicazioni fornite sono le seguenti:
- per i regimi di perfezionamento attivo e passivo, nonché per il regime di uso finale, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove sono svolte parte delle lavorazioni;
- per il regime di ammissione temporanea, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente per il luogo di primo utilizzo della merce.
Inoltre, per i regimi di uso finale e perfezionamento attivo, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto stabilito al di fuori della Ue, le relative istanze devono essere presentate, rispettivamente, all'Ufficio competente sul luogo di primo utilizzo o di prima trasformazione delle merci.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 10.10.2016 n. 84724 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2016 - "Uffici doganali competenti sui regimi speciali da individuare con attenzione" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego