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21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali   Data : 18/10/2016
Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali
L'Agenzia delle Dogane, con nota 10.10.2016 n. 84724, ha descritto i criteri per l'individuazione degli Uffici doganali competenti al rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali, sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo Codice Doganale unionale e dal relativo Regolamento di esecuzione.
Le indicazioni fornite sono le seguenti:
- per i regimi di perfezionamento attivo e passivo, nonché per il regime di uso finale, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove sono svolte parte delle lavorazioni;
- per il regime di ammissione temporanea, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente per il luogo di primo utilizzo della merce.
Inoltre, per i regimi di uso finale e perfezionamento attivo, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto stabilito al di fuori della Ue, le relative istanze devono essere presentate, rispettivamente, all'Ufficio competente sul luogo di primo utilizzo o di prima trasformazione delle merci.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 10.10.2016 n. 84724 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2016 - "Uffici doganali competenti sui regimi speciali da individuare con attenzione" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego