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29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali   Data : 18/10/2016
Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali
L'Agenzia delle Dogane, con nota 10.10.2016 n. 84724, ha descritto i criteri per l'individuazione degli Uffici doganali competenti al rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali, sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo Codice Doganale unionale e dal relativo Regolamento di esecuzione.
Le indicazioni fornite sono le seguenti:
- per i regimi di perfezionamento attivo e passivo, nonché per il regime di uso finale, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove sono svolte parte delle lavorazioni;
- per il regime di ammissione temporanea, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni è quello competente per il luogo di primo utilizzo della merce.
Inoltre, per i regimi di uso finale e perfezionamento attivo, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto stabilito al di fuori della Ue, le relative istanze devono essere presentate, rispettivamente, all'Ufficio competente sul luogo di primo utilizzo o di prima trasformazione delle merci.
Fonte: Nota Agenzia Dogane e Monopoli 10.10.2016 n. 84724 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2016 - "Uffici doganali competenti sui regimi speciali da individuare con attenzione" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego