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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera   Data : 19/10/2016
Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera
Con la sentenza 18.10.2016 n. 43926, la Corte di Cassazione applica le disposizioni in materia di depenalizzazione ex DLgs. 15.1.2016 n. 8 anche con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 18 del DLgs. 276/2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di "appalto illecito" e di "distacco illecito".
Viene così annullata la sentenza di condanna penale inflitta da un Tribunale marchigiano per somministrazione illecita di manodopera, evidenziando come l'art. 1 co. 1 del DLgs. 8/2016 stabilisca che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".
Nel caso di specie, in cui si configura il reato ex art. 18 co. 5 bis del DLgs. 276/2003, si prevede, infatti, quanto alla fattispecie base, la pena della sola ammenda. Pertanto, considerando che l'unica ipotesi che potrebbe escludere la depenalizzazione, ossia l'aggravante dello sfruttamento dei minori (pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'aumento dell'ammenda fino al sestuplo), nel caso in esame non sussiste, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dispone la trasmissione degli atti alla competente DTL in merito alla violazione amministrativa.
Fonte: Cass. Sez. III pen. 18.10.2016 n. 43926 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.10.2016 - "Vale la sanzione amministrativa per l’illecita somministrazione di lavoratori" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego