Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
28/05/2010 Pubblicato Gerico news S.M.Perego
17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
22/09/2015 Pubblicato il manuale contro la corruzione dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
14/04/2017 Pubblicato il nuovo modello DSU e le relative istruzioni S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera   Data : 19/10/2016
Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera
Con la sentenza 18.10.2016 n. 43926, la Corte di Cassazione applica le disposizioni in materia di depenalizzazione ex DLgs. 15.1.2016 n. 8 anche con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 18 del DLgs. 276/2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di "appalto illecito" e di "distacco illecito".
Viene così annullata la sentenza di condanna penale inflitta da un Tribunale marchigiano per somministrazione illecita di manodopera, evidenziando come l'art. 1 co. 1 del DLgs. 8/2016 stabilisca che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".
Nel caso di specie, in cui si configura il reato ex art. 18 co. 5 bis del DLgs. 276/2003, si prevede, infatti, quanto alla fattispecie base, la pena della sola ammenda. Pertanto, considerando che l'unica ipotesi che potrebbe escludere la depenalizzazione, ossia l'aggravante dello sfruttamento dei minori (pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'aumento dell'ammenda fino al sestuplo), nel caso in esame non sussiste, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dispone la trasmissione degli atti alla competente DTL in merito alla violazione amministrativa.
Fonte: Cass. Sez. III pen. 18.10.2016 n. 43926 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.10.2016 - "Vale la sanzione amministrativa per l’illecita somministrazione di lavoratori" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego