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29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
29/05/2018 La fattura elettronica scartata si può ritrasmettere S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego

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Titolo: Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera   Data : 19/10/2016
Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera
Con la sentenza 18.10.2016 n. 43926, la Corte di Cassazione applica le disposizioni in materia di depenalizzazione ex DLgs. 15.1.2016 n. 8 anche con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 18 del DLgs. 276/2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di "appalto illecito" e di "distacco illecito".
Viene così annullata la sentenza di condanna penale inflitta da un Tribunale marchigiano per somministrazione illecita di manodopera, evidenziando come l'art. 1 co. 1 del DLgs. 8/2016 stabilisca che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".
Nel caso di specie, in cui si configura il reato ex art. 18 co. 5 bis del DLgs. 276/2003, si prevede, infatti, quanto alla fattispecie base, la pena della sola ammenda. Pertanto, considerando che l'unica ipotesi che potrebbe escludere la depenalizzazione, ossia l'aggravante dello sfruttamento dei minori (pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'aumento dell'ammenda fino al sestuplo), nel caso in esame non sussiste, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dispone la trasmissione degli atti alla competente DTL in merito alla violazione amministrativa.
Fonte: Cass. Sez. III pen. 18.10.2016 n. 43926 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.10.2016 - "Vale la sanzione amministrativa per l’illecita somministrazione di lavoratori" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego