Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/04/2016 Acquisto dei voucher senza F24 - Circolare INPS S.M.Perego
11/07/2016 Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015? S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
27/06/2016 Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti S.M.Perego
28/06/2016 La Cassazione interviene sui tassi usurai S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego

Records 261 to 270 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera   Data : 19/10/2016
Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera
Con la sentenza 18.10.2016 n. 43926, la Corte di Cassazione applica le disposizioni in materia di depenalizzazione ex DLgs. 15.1.2016 n. 8 anche con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 18 del DLgs. 276/2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di "appalto illecito" e di "distacco illecito".
Viene così annullata la sentenza di condanna penale inflitta da un Tribunale marchigiano per somministrazione illecita di manodopera, evidenziando come l'art. 1 co. 1 del DLgs. 8/2016 stabilisca che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".
Nel caso di specie, in cui si configura il reato ex art. 18 co. 5 bis del DLgs. 276/2003, si prevede, infatti, quanto alla fattispecie base, la pena della sola ammenda. Pertanto, considerando che l'unica ipotesi che potrebbe escludere la depenalizzazione, ossia l'aggravante dello sfruttamento dei minori (pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'aumento dell'ammenda fino al sestuplo), nel caso in esame non sussiste, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dispone la trasmissione degli atti alla competente DTL in merito alla violazione amministrativa.
Fonte: Cass. Sez. III pen. 18.10.2016 n. 43926 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.10.2016 - "Vale la sanzione amministrativa per l’illecita somministrazione di lavoratori" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego