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Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
03/06/2016 IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili S.M.Perego
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera   Data : 19/10/2016
Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera
Con la sentenza 18.10.2016 n. 43926, la Corte di Cassazione applica le disposizioni in materia di depenalizzazione ex DLgs. 15.1.2016 n. 8 anche con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 18 del DLgs. 276/2003 punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di "appalto illecito" e di "distacco illecito".
Viene così annullata la sentenza di condanna penale inflitta da un Tribunale marchigiano per somministrazione illecita di manodopera, evidenziando come l'art. 1 co. 1 del DLgs. 8/2016 stabilisca che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".
Nel caso di specie, in cui si configura il reato ex art. 18 co. 5 bis del DLgs. 276/2003, si prevede, infatti, quanto alla fattispecie base, la pena della sola ammenda. Pertanto, considerando che l'unica ipotesi che potrebbe escludere la depenalizzazione, ossia l'aggravante dello sfruttamento dei minori (pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'aumento dell'ammenda fino al sestuplo), nel caso in esame non sussiste, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dispone la trasmissione degli atti alla competente DTL in merito alla violazione amministrativa.
Fonte: Cass. Sez. III pen. 18.10.2016 n. 43926 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.10.2016 - "Vale la sanzione amministrativa per l’illecita somministrazione di lavoratori" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego