| Nel redditometro anche le presunzioni di donazione
La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.10.2016 n. 21142, ha precisato che la presunzione relativa di liberalità, prevista dall'art. 26 del DPR 131/86, ai fini dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile anche agli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipenda dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Ne deriva che il contribuente può usare la presunzione suddetta per contestare un "redditometro" effettuato ex art. 38 del DPR 600/73, con cui si individua un reddito conseguentemente all'acquisto di un immobile il cui dante causa sia un parente in linea retta o il coniuge del cessionario.
Trattandosi di presunzione relativa, spetta, poi, al giudice, soppesare gli elementi di prova che, nel caso di specie, possano vincere la medesima presunzione, tra i quali potrebbe pesare anche il fatto che, dal punto di vista dell'imposizione indiretta, l'atto sia stato considerato quale trasferimento oneroso.
Fonte: Cass. 19.10.2016 n. 21142 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.10.2016 - "Presunzione di donazione anche contro il redditometro" - Mauro |