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25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

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Titolo: Nel redditometro anche le presunzioni di donazione   Data : 20/10/2016
Nel redditometro anche le presunzioni di donazione
La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.10.2016 n. 21142, ha precisato che la presunzione relativa di liberalità, prevista dall'art. 26 del DPR 131/86, ai fini dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento tra coniugi o parenti in linea retta, è applicabile anche agli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipenda dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Ne deriva che il contribuente può usare la presunzione suddetta per contestare un "redditometro" effettuato ex art. 38 del DPR 600/73, con cui si individua un reddito conseguentemente all'acquisto di un immobile il cui dante causa sia un parente in linea retta o il coniuge del cessionario.
Trattandosi di presunzione relativa, spetta, poi, al giudice, soppesare gli elementi di prova che, nel caso di specie, possano vincere la medesima presunzione, tra i quali potrebbe pesare anche il fatto che, dal punto di vista dell'imposizione indiretta, l'atto sia stato considerato quale trasferimento oneroso.
Fonte: Cass. 19.10.2016 n. 21142 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.10.2016 - "Presunzione di donazione anche contro il redditometro" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego