Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
08/05/2019 On line la guida e la procedura per la cessione della detrazione eco e sismabonus S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego
30/04/2018 On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC S.M.Perego
10/04/2018 On line un glossario di attività edilizia libera S.M.Perego
15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
15/01/2016 On-line i servizi telematici per il calcolo dei premi INAIL S.M.Perego
16/01/2018 On-line il Mod. 730/2018 S.M.Perego
29/11/2016 On-line il modello standard con le modifiche dell'atto costitutivo delle strat up innovative S.M.Perego

Records 1761 to 1770 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge   Data : 20/10/2016
Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge
La Corte di Cassazione, nella sentenza 28.6.2016 n. 13340, ha ribadito che non perde l'agevolazione prima casa il contribuente che, in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro coniuge l'immobile acquistato da meno di cinque anni con l'agevolazione, senza procedere entro un anno al riacquisto di una nuova unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In tal caso, infatti, trova applicazione la norma recata dall'art. 19 della L. 74/87, secondo la quale sono esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Atteso che il trasferimento operato in sede di separazione e divorzio non è un normale "trasferimento", assimilabile ad una cessione onerosa, ma piuttosto un trasferimento operato allo scopo di definire in modo il più possibile stabile la crisi coniugale, esso gode dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/87, a prescindere dal riacquisto annuale richiesto dalla norma sulla decadenza dal beneficio "prima casa" (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Fonte: Cass. 28.6.2016 n. 13340 - Circolare Agenzia Entrate 21.6.2012 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.10.2016 - "La prima casa trasferita al coniuge separato non perde l’agevolazione" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego