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05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
30/11/2016 Scadono oggi gli acconti delle imposte – Seconda o unica rata S.M.Perego
30/11/2016 Ulteriormente aggiornate le specifiche tecniche dei distributori automatici S.M.Perego
30/11/2016 Oggi cessa l’applicativo Entratel sostituito con il "Desktop Telematico" S.M.Perego
30/11/2016 Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
29/11/2016 Gli interessi e le sanzioni fiscali scontano la prescrizione quinquennale S.M.Perego

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Titolo: Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge   Data : 20/10/2016
Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge
La Corte di Cassazione, nella sentenza 28.6.2016 n. 13340, ha ribadito che non perde l'agevolazione prima casa il contribuente che, in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro coniuge l'immobile acquistato da meno di cinque anni con l'agevolazione, senza procedere entro un anno al riacquisto di una nuova unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In tal caso, infatti, trova applicazione la norma recata dall'art. 19 della L. 74/87, secondo la quale sono esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Atteso che il trasferimento operato in sede di separazione e divorzio non è un normale "trasferimento", assimilabile ad una cessione onerosa, ma piuttosto un trasferimento operato allo scopo di definire in modo il più possibile stabile la crisi coniugale, esso gode dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/87, a prescindere dal riacquisto annuale richiesto dalla norma sulla decadenza dal beneficio "prima casa" (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Fonte: Cass. 28.6.2016 n. 13340 - Circolare Agenzia Entrate 21.6.2012 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.10.2016 - "La prima casa trasferita al coniuge separato non perde l’agevolazione" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego