Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/09/2019 Ripartono I versamenti INPS sospesi per gli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
20/02/2017 Ripristinata la presentazione dei modelli INTRA acquisti per il 2017 S.M.Perego
26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
24/02/2017 Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017 S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
19/10/2015 Riproposta l’assegnazione agevolata ai soci dal Ddl di stabilità S.M.Perego
07/05/2009 Riqualificazione energetica (detrazione 55%) news S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
29/01/2010 Risparmio energetico 55% news S.M.Perego

Records 2091 to 2100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge   Data : 20/10/2016
Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge
La Corte di Cassazione, nella sentenza 28.6.2016 n. 13340, ha ribadito che non perde l'agevolazione prima casa il contribuente che, in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro coniuge l'immobile acquistato da meno di cinque anni con l'agevolazione, senza procedere entro un anno al riacquisto di una nuova unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In tal caso, infatti, trova applicazione la norma recata dall'art. 19 della L. 74/87, secondo la quale sono esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Atteso che il trasferimento operato in sede di separazione e divorzio non è un normale "trasferimento", assimilabile ad una cessione onerosa, ma piuttosto un trasferimento operato allo scopo di definire in modo il più possibile stabile la crisi coniugale, esso gode dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/87, a prescindere dal riacquisto annuale richiesto dalla norma sulla decadenza dal beneficio "prima casa" (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Fonte: Cass. 28.6.2016 n. 13340 - Circolare Agenzia Entrate 21.6.2012 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.10.2016 - "La prima casa trasferita al coniuge separato non perde l’agevolazione" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego