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16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
24/11/2010 Segnalazione Studi di Settore news S.M.Perego
02/01/2015 Semplificata la dichiarazione di successione news S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego

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Titolo: Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge   Data : 20/10/2016
Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge
La Corte di Cassazione, nella sentenza 28.6.2016 n. 13340, ha ribadito che non perde l'agevolazione prima casa il contribuente che, in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro coniuge l'immobile acquistato da meno di cinque anni con l'agevolazione, senza procedere entro un anno al riacquisto di una nuova unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In tal caso, infatti, trova applicazione la norma recata dall'art. 19 della L. 74/87, secondo la quale sono esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Atteso che il trasferimento operato in sede di separazione e divorzio non è un normale "trasferimento", assimilabile ad una cessione onerosa, ma piuttosto un trasferimento operato allo scopo di definire in modo il più possibile stabile la crisi coniugale, esso gode dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/87, a prescindere dal riacquisto annuale richiesto dalla norma sulla decadenza dal beneficio "prima casa" (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Fonte: Cass. 28.6.2016 n. 13340 - Circolare Agenzia Entrate 21.6.2012 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.10.2016 - "La prima casa trasferita al coniuge separato non perde l’agevolazione" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego