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Data Titolo Sezione Autore
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
03/12/2015 Dal 22 ottobre estese le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante artifici S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge   Data : 20/10/2016
Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge
La Corte di Cassazione, nella sentenza 28.6.2016 n. 13340, ha ribadito che non perde l'agevolazione prima casa il contribuente che, in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro coniuge l'immobile acquistato da meno di cinque anni con l'agevolazione, senza procedere entro un anno al riacquisto di una nuova unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In tal caso, infatti, trova applicazione la norma recata dall'art. 19 della L. 74/87, secondo la quale sono esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Atteso che il trasferimento operato in sede di separazione e divorzio non è un normale "trasferimento", assimilabile ad una cessione onerosa, ma piuttosto un trasferimento operato allo scopo di definire in modo il più possibile stabile la crisi coniugale, esso gode dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/87, a prescindere dal riacquisto annuale richiesto dalla norma sulla decadenza dal beneficio "prima casa" (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Fonte: Cass. 28.6.2016 n. 13340 - Circolare Agenzia Entrate 21.6.2012 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.10.2016 - "La prima casa trasferita al coniuge separato non perde l’agevolazione" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego