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20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego

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Titolo: Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario   Data : 21/10/2016
Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario
Corte Cost. 20.10.2016 n. 227 ha dichiarato inammissibili, per motivi processuali, diverse questioni di legittimità costituzionale del DLgs. 545/92, potenzialmente idonee ad intaccare il principio di indipendenza esterna del giudice.
Varie norme del DLgs. 545/92 (nello specifico gli artt. 2, 15, 31, 32, 33, 34 e 35) erano state sospettate di incostituzionalità in quanto non consentono al Giudice tributario di disporre autonomamente dei mezzi personali al fine di esercitare la giurisdizione, siccome essi non dispongono direttamente del personale di segreteria, dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che inoltre emana gran parte degli atti oggetto di controllo giurisdizionale.
I giudici costituzionali hanno tra l'altro specificato che, tramite l'ordinanza di rimessione, si chiedeva loro una pronuncia creativa, che sarebbe rientrata più nella competenza del legislatore.
Fonte: Corte Cost. 20.10.2016 n. 227 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2016 - "Sull’indipendenza del giudice tributario la Consulta non si pronuncia" - Vanzino
Sezione:   Autore : S.M.Perego