| Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario
Corte Cost. 20.10.2016 n. 227 ha dichiarato inammissibili, per motivi processuali, diverse questioni di legittimità costituzionale del DLgs. 545/92, potenzialmente idonee ad intaccare il principio di indipendenza esterna del giudice.
Varie norme del DLgs. 545/92 (nello specifico gli artt. 2, 15, 31, 32, 33, 34 e 35) erano state sospettate di incostituzionalità in quanto non consentono al Giudice tributario di disporre autonomamente dei mezzi personali al fine di esercitare la giurisdizione, siccome essi non dispongono direttamente del personale di segreteria, dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che inoltre emana gran parte degli atti oggetto di controllo giurisdizionale.
I giudici costituzionali hanno tra l'altro specificato che, tramite l'ordinanza di rimessione, si chiedeva loro una pronuncia creativa, che sarebbe rientrata più nella competenza del legislatore.
Fonte: Corte Cost. 20.10.2016 n. 227 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2016 - "Sull’indipendenza del giudice tributario la Consulta non si pronuncia" - Vanzino |