Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA   Data : 21/10/2016
Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 20.10.2016, relativa alla causa C-24/15, ha affermato che, nel caso di trasferimento intracomunitario di beni "a sé stessi", non può essere negato il regime di non imponibilità IVA (in quanto fattispecie assimilata alle cessioni intracomunitarie) in assenza dell'indicazione in fattura della partita IVA dello Stato di destinazione dei beni laddove;
- non sussista alcun indizio serio di frode;
- siano rispettati i requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità.
La natura formale dell'obbligo di indicazione del numero di partita IVA del destinatario dei beni era già stata evidenziata in precedenti sentenze della Corte (cfr. sent. 27.9.2012, causa C-587/10; sent. 3.10.2015, causa C-492/13).
Quanto ai requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità IVA, trattasi di quelli previsti per il "trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro" ex art. 17, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. Dunque:
- il trasferimento dei beni deve essere effettuato da un soggetto passivo o per suo conto;
- il trasferimento deve avere ad oggetto un bene materiale dell'impresa del soggetto passivo;
- il bene deve essere spedito o trasportato fuori dal territorio dello Stato verso il territorio di un altro Stato membro della Ue;
- il bene deve essere trasferito per le esigenze dell'impresa.
Nel caso esaminato dai giudici, il rispetto delle condizioni formali per la "cessione" era soddisfatto, né vi erano indizi che l'operatore avesse partecipato intenzionalmente a una frode, per cui il regime di non imponibilità doveva essere riconosciuto anche senza indicazione del numero di partita IVA posseduto nello Stato di destinazione dei beni.
Fonte: Corte di giustizia 20.10.2016 n. C-24/15 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2016 - "Cessioni INTRA senza numero di partita IVA dell’acquirente" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego