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01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA   Data : 21/10/2016
Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 20.10.2016, relativa alla causa C-24/15, ha affermato che, nel caso di trasferimento intracomunitario di beni "a sé stessi", non può essere negato il regime di non imponibilità IVA (in quanto fattispecie assimilata alle cessioni intracomunitarie) in assenza dell'indicazione in fattura della partita IVA dello Stato di destinazione dei beni laddove;
- non sussista alcun indizio serio di frode;
- siano rispettati i requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità.
La natura formale dell'obbligo di indicazione del numero di partita IVA del destinatario dei beni era già stata evidenziata in precedenti sentenze della Corte (cfr. sent. 27.9.2012, causa C-587/10; sent. 3.10.2015, causa C-492/13).
Quanto ai requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità IVA, trattasi di quelli previsti per il "trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro" ex art. 17, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. Dunque:
- il trasferimento dei beni deve essere effettuato da un soggetto passivo o per suo conto;
- il trasferimento deve avere ad oggetto un bene materiale dell'impresa del soggetto passivo;
- il bene deve essere spedito o trasportato fuori dal territorio dello Stato verso il territorio di un altro Stato membro della Ue;
- il bene deve essere trasferito per le esigenze dell'impresa.
Nel caso esaminato dai giudici, il rispetto delle condizioni formali per la "cessione" era soddisfatto, né vi erano indizi che l'operatore avesse partecipato intenzionalmente a una frode, per cui il regime di non imponibilità doveva essere riconosciuto anche senza indicazione del numero di partita IVA posseduto nello Stato di destinazione dei beni.
Fonte: Corte di giustizia 20.10.2016 n. C-24/15 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2016 - "Cessioni INTRA senza numero di partita IVA dell’acquirente" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego