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09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
16/12/2015 Dal 1.1.2016 diminuito il tasso di interesse legale S.M.Perego
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16/12/2015 Istanze di interpello nel caos delle date S.M.Perego
16/12/2015 Pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2016 S.M.Perego
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Titolo: Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA   Data : 21/10/2016
Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 20.10.2016, relativa alla causa C-24/15, ha affermato che, nel caso di trasferimento intracomunitario di beni "a sé stessi", non può essere negato il regime di non imponibilità IVA (in quanto fattispecie assimilata alle cessioni intracomunitarie) in assenza dell'indicazione in fattura della partita IVA dello Stato di destinazione dei beni laddove;
- non sussista alcun indizio serio di frode;
- siano rispettati i requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità.
La natura formale dell'obbligo di indicazione del numero di partita IVA del destinatario dei beni era già stata evidenziata in precedenti sentenze della Corte (cfr. sent. 27.9.2012, causa C-587/10; sent. 3.10.2015, causa C-492/13).
Quanto ai requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità IVA, trattasi di quelli previsti per il "trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro" ex art. 17, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. Dunque:
- il trasferimento dei beni deve essere effettuato da un soggetto passivo o per suo conto;
- il trasferimento deve avere ad oggetto un bene materiale dell'impresa del soggetto passivo;
- il bene deve essere spedito o trasportato fuori dal territorio dello Stato verso il territorio di un altro Stato membro della Ue;
- il bene deve essere trasferito per le esigenze dell'impresa.
Nel caso esaminato dai giudici, il rispetto delle condizioni formali per la "cessione" era soddisfatto, né vi erano indizi che l'operatore avesse partecipato intenzionalmente a una frode, per cui il regime di non imponibilità doveva essere riconosciuto anche senza indicazione del numero di partita IVA posseduto nello Stato di destinazione dei beni.
Fonte: Corte di giustizia 20.10.2016 n. C-24/15 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2016 - "Cessioni INTRA senza numero di partita IVA dell’acquirente" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego