Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
08/04/2015 Studi di settore - Novita per il 2014 news S.M.Perego
08/04/2015 Modelli ISEE aggiornati dall'INPS news S.M.Perego
08/04/2015 Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria news S.M.Perego
12/03/2015 Aggiornamenti catastali - Obbligo della trasmissione telematica news S.M.Perego
20/03/2015 Fattura Elettronica - Alcune semplificazioni news S.M.Perego
17/01/2014 Saldo MINI-IMU alcune risposte news S.M.Perego
22/12/2014 Saldo IVA a credito - limiti alla compensazione news S.M.Perego
16/09/2014 Equitalia Notifiche via PEC news S.M.Perego
16/09/2014 Nuove norme per l'utilizzo del modello F24 news S.M.Perego
05/09/2014 Pagamento F24 in forma telematica - Compensazioni e versamenti con il mod. F24 - Nuove regole applicabili dall'1.10.2014 news S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA   Data : 21/10/2016
Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 20.10.2016, relativa alla causa C-24/15, ha affermato che, nel caso di trasferimento intracomunitario di beni "a sé stessi", non può essere negato il regime di non imponibilità IVA (in quanto fattispecie assimilata alle cessioni intracomunitarie) in assenza dell'indicazione in fattura della partita IVA dello Stato di destinazione dei beni laddove;
- non sussista alcun indizio serio di frode;
- siano rispettati i requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità.
La natura formale dell'obbligo di indicazione del numero di partita IVA del destinatario dei beni era già stata evidenziata in precedenti sentenze della Corte (cfr. sent. 27.9.2012, causa C-587/10; sent. 3.10.2015, causa C-492/13).
Quanto ai requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità IVA, trattasi di quelli previsti per il "trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro" ex art. 17, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. Dunque:
- il trasferimento dei beni deve essere effettuato da un soggetto passivo o per suo conto;
- il trasferimento deve avere ad oggetto un bene materiale dell'impresa del soggetto passivo;
- il bene deve essere spedito o trasportato fuori dal territorio dello Stato verso il territorio di un altro Stato membro della Ue;
- il bene deve essere trasferito per le esigenze dell'impresa.
Nel caso esaminato dai giudici, il rispetto delle condizioni formali per la "cessione" era soddisfatto, né vi erano indizi che l'operatore avesse partecipato intenzionalmente a una frode, per cui il regime di non imponibilità doveva essere riconosciuto anche senza indicazione del numero di partita IVA posseduto nello Stato di destinazione dei beni.
Fonte: Corte di giustizia 20.10.2016 n. C-24/15 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2016 - "Cessioni INTRA senza numero di partita IVA dell’acquirente" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego