Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego

Records 751 to 760 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA   Data : 21/10/2016
Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 20.10.2016, relativa alla causa C-24/15, ha affermato che, nel caso di trasferimento intracomunitario di beni "a sé stessi", non può essere negato il regime di non imponibilità IVA (in quanto fattispecie assimilata alle cessioni intracomunitarie) in assenza dell'indicazione in fattura della partita IVA dello Stato di destinazione dei beni laddove;
- non sussista alcun indizio serio di frode;
- siano rispettati i requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità.
La natura formale dell'obbligo di indicazione del numero di partita IVA del destinatario dei beni era già stata evidenziata in precedenti sentenze della Corte (cfr. sent. 27.9.2012, causa C-587/10; sent. 3.10.2015, causa C-492/13).
Quanto ai requisiti sostanziali che legittimano la non imponibilità IVA, trattasi di quelli previsti per il "trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro" ex art. 17, par. 1, della direttiva 2006/112/CE. Dunque:
- il trasferimento dei beni deve essere effettuato da un soggetto passivo o per suo conto;
- il trasferimento deve avere ad oggetto un bene materiale dell'impresa del soggetto passivo;
- il bene deve essere spedito o trasportato fuori dal territorio dello Stato verso il territorio di un altro Stato membro della Ue;
- il bene deve essere trasferito per le esigenze dell'impresa.
Nel caso esaminato dai giudici, il rispetto delle condizioni formali per la "cessione" era soddisfatto, né vi erano indizi che l'operatore avesse partecipato intenzionalmente a una frode, per cui il regime di non imponibilità doveva essere riconosciuto anche senza indicazione del numero di partita IVA posseduto nello Stato di destinazione dei beni.
Fonte: Corte di giustizia 20.10.2016 n. C-24/15 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2016 - "Cessioni INTRA senza numero di partita IVA dell’acquirente" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego