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27/04/2018 INPS – Partono gli avvisi bonari per gli omessi pagamenti dei contributi di febbraio S.M.Perego
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01/12/2017 INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
16/05/2018 INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni S.M.Perego

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Titolo: Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”   Data : 24/10/2016
Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”
La Corte di Cassazione ha affermato che le piattaforme petrolifere devono essere classificate nel gruppo catastale "D" in quanto presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare.
In relazione alla base imponibile, la Corte chiarisce che il co. 3 dell'art. 5 del DLgs. 504/92 indica i criteri per la quantificazione della base imponibile per i fabbricati non iscritti in Catasto, prevedendo che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili. La base imponibile ICI delle piattaforme, classificabili nel gruppo D, quindi, è costituita dal valore di bilancio, non essendo corretta la stima degli immobili commisurata dal Comune al valore accertato mediante stima diretta.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19510 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2016 - "Assoggettate a ICI le piattaforme petrolifere" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego