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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”   Data : 24/10/2016
Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”
La Corte di Cassazione ha affermato che le piattaforme petrolifere devono essere classificate nel gruppo catastale "D" in quanto presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare.
In relazione alla base imponibile, la Corte chiarisce che il co. 3 dell'art. 5 del DLgs. 504/92 indica i criteri per la quantificazione della base imponibile per i fabbricati non iscritti in Catasto, prevedendo che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili. La base imponibile ICI delle piattaforme, classificabili nel gruppo D, quindi, è costituita dal valore di bilancio, non essendo corretta la stima degli immobili commisurata dal Comune al valore accertato mediante stima diretta.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19510 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2016 - "Assoggettate a ICI le piattaforme petrolifere" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego