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21/12/2018 La notifica della cartella arriva sulla pec - Nessuna sospensione S.M.Perego
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03/11/2015 La particolare tenuità del fatto non è punibile S.M.Perego
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16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
01/09/2015 La plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare rileva solo per il titolare S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego

Records 1361 to 1370 of 2397
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Titolo: Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”   Data : 24/10/2016
Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”
La Corte di Cassazione ha affermato che le piattaforme petrolifere devono essere classificate nel gruppo catastale "D" in quanto presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare.
In relazione alla base imponibile, la Corte chiarisce che il co. 3 dell'art. 5 del DLgs. 504/92 indica i criteri per la quantificazione della base imponibile per i fabbricati non iscritti in Catasto, prevedendo che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili. La base imponibile ICI delle piattaforme, classificabili nel gruppo D, quindi, è costituita dal valore di bilancio, non essendo corretta la stima degli immobili commisurata dal Comune al valore accertato mediante stima diretta.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19510 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2016 - "Assoggettate a ICI le piattaforme petrolifere" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego