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25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
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27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
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27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego
31/10/2016 Iscritti alla Gestione Separata INPS ad una svolta sui contributi S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”   Data : 24/10/2016
Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D”
La Corte di Cassazione ha affermato che le piattaforme petrolifere devono essere classificate nel gruppo catastale "D" in quanto presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare.
In relazione alla base imponibile, la Corte chiarisce che il co. 3 dell'art. 5 del DLgs. 504/92 indica i criteri per la quantificazione della base imponibile per i fabbricati non iscritti in Catasto, prevedendo che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili. La base imponibile ICI delle piattaforme, classificabili nel gruppo D, quindi, è costituita dal valore di bilancio, non essendo corretta la stima degli immobili commisurata dal Comune al valore accertato mediante stima diretta.
Fonte: Cass. 30.9.2016 n. 19510 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2016 - "Assoggettate a ICI le piattaforme petrolifere" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego