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09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il mod. 730/2019 S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
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Titolo: Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso   Data : 24/10/2016
Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso
In base a quanto emerge dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42 in tema di dichiarazione tardiva, ai fini del ravvedimento bisogna, entro il 14.12.2016:
- presentare il modello 770/2016;
- versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali;
- pagare le sanzioni ridotte del 20% e/o del 30% per mancata applicazione e/o versamento delle ritenute;
- pagare la sanzione di 25,00 euro per la tardiva dichiarazione.
Si conferma infatti la tesi secondo cui, ai fini del ravvedimento ex art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 con riduzione a 1/10 del minimo della sanzione per la dichiarazione omessa, la dichiarazione tardiva è equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono ritenute da versare.
Per l'Agenzia delle Entrate, non opera, a questi fini, il minimo di 150,00 euro (che comporterebbe un versamento di 15,00 euro e non di 25,00 euro), posto che l'art. 2 co. 3 del DLgs. 471/97 prevede ciò solo per le dichiarazioni "omesse" e non per le "tardive" (la sanzione da 150,00 euro a 500,00 euro è contemplata se la dichiarazione dalla quale non emergono ritenute da versare è presentata entro il termine per l'invio di quella successiva).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2016 - "770/2016 tardivo da rivedere con le nuove istruzioni delle Entrate" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego