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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso   Data : 24/10/2016
Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso
In base a quanto emerge dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42 in tema di dichiarazione tardiva, ai fini del ravvedimento bisogna, entro il 14.12.2016:
- presentare il modello 770/2016;
- versare, eventualmente, le ritenute cumulativamente con gli interessi legali;
- pagare le sanzioni ridotte del 20% e/o del 30% per mancata applicazione e/o versamento delle ritenute;
- pagare la sanzione di 25,00 euro per la tardiva dichiarazione.
Si conferma infatti la tesi secondo cui, ai fini del ravvedimento ex art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 con riduzione a 1/10 del minimo della sanzione per la dichiarazione omessa, la dichiarazione tardiva è equiparata ad una dichiarazione dalla quale non emergono ritenute da versare.
Per l'Agenzia delle Entrate, non opera, a questi fini, il minimo di 150,00 euro (che comporterebbe un versamento di 15,00 euro e non di 25,00 euro), posto che l'art. 2 co. 3 del DLgs. 471/97 prevede ciò solo per le dichiarazioni "omesse" e non per le "tardive" (la sanzione da 150,00 euro a 500,00 euro è contemplata se la dichiarazione dalla quale non emergono ritenute da versare è presentata entro il termine per l'invio di quella successiva).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2016 - "770/2016 tardivo da rivedere con le nuove istruzioni delle Entrate" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego