Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego
18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego

Records 1331 to 1340 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)   Data : 24/10/2016
INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
Con il messaggio 21.10.2016 n. 4255, l'INPS ha ricordato a coloro che nel 2015 hanno presentato la domanda per l'assegno di natalità ex art. 1 co. 125-129 della L. 190/2014, che entro il 31.12.2016 dovranno presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), adempimento necessario ai fini dell'ISEE 2016.
Infatti, la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno in cui gode della prestazione, ma anche per la prosecuzione negli anni successivi.
La mancata presentazione, avverte l'Istituto previdenziale, comporterà, oltre alla sospensione del beneficio, la perdita delle mensilità per il 2016 e la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015. Qualora si verificasse questa eventualità, spiega l'INPS, l'utente in possesso dei requisiti previsti per l'assegno di natalità potrà presentare una nuova domanda nel 2017, ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda, senza possibilità di recuperare le mensilità del 2016.
Fonte: Messaggio INPS del 21.10.2016 n. 4255 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2016 - "Per l’assegno di natalità DSU da presentare ogni anno" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego