Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)   Data : 24/10/2016
INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
Con il messaggio 21.10.2016 n. 4255, l'INPS ha ricordato a coloro che nel 2015 hanno presentato la domanda per l'assegno di natalità ex art. 1 co. 125-129 della L. 190/2014, che entro il 31.12.2016 dovranno presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), adempimento necessario ai fini dell'ISEE 2016.
Infatti, la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno in cui gode della prestazione, ma anche per la prosecuzione negli anni successivi.
La mancata presentazione, avverte l'Istituto previdenziale, comporterà, oltre alla sospensione del beneficio, la perdita delle mensilità per il 2016 e la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015. Qualora si verificasse questa eventualità, spiega l'INPS, l'utente in possesso dei requisiti previsti per l'assegno di natalità potrà presentare una nuova domanda nel 2017, ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda, senza possibilità di recuperare le mensilità del 2016.
Fonte: Messaggio INPS del 21.10.2016 n. 4255 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2016 - "Per l’assegno di natalità DSU da presentare ogni anno" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego