Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)   Data : 24/10/2016
INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
Con il messaggio 21.10.2016 n. 4255, l'INPS ha ricordato a coloro che nel 2015 hanno presentato la domanda per l'assegno di natalità ex art. 1 co. 125-129 della L. 190/2014, che entro il 31.12.2016 dovranno presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), adempimento necessario ai fini dell'ISEE 2016.
Infatti, la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno in cui gode della prestazione, ma anche per la prosecuzione negli anni successivi.
La mancata presentazione, avverte l'Istituto previdenziale, comporterà, oltre alla sospensione del beneficio, la perdita delle mensilità per il 2016 e la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015. Qualora si verificasse questa eventualità, spiega l'INPS, l'utente in possesso dei requisiti previsti per l'assegno di natalità potrà presentare una nuova domanda nel 2017, ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda, senza possibilità di recuperare le mensilità del 2016.
Fonte: Messaggio INPS del 21.10.2016 n. 4255 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2016 - "Per l’assegno di natalità DSU da presentare ogni anno" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego