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29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)   Data : 24/10/2016
INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
Con il messaggio 21.10.2016 n. 4255, l'INPS ha ricordato a coloro che nel 2015 hanno presentato la domanda per l'assegno di natalità ex art. 1 co. 125-129 della L. 190/2014, che entro il 31.12.2016 dovranno presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), adempimento necessario ai fini dell'ISEE 2016.
Infatti, la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno in cui gode della prestazione, ma anche per la prosecuzione negli anni successivi.
La mancata presentazione, avverte l'Istituto previdenziale, comporterà, oltre alla sospensione del beneficio, la perdita delle mensilità per il 2016 e la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015. Qualora si verificasse questa eventualità, spiega l'INPS, l'utente in possesso dei requisiti previsti per l'assegno di natalità potrà presentare una nuova domanda nel 2017, ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda, senza possibilità di recuperare le mensilità del 2016.
Fonte: Messaggio INPS del 21.10.2016 n. 4255 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2016 - "Per l’assegno di natalità DSU da presentare ogni anno" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego