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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)   Data : 24/10/2016
INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
Con il messaggio 21.10.2016 n. 4255, l'INPS ha ricordato a coloro che nel 2015 hanno presentato la domanda per l'assegno di natalità ex art. 1 co. 125-129 della L. 190/2014, che entro il 31.12.2016 dovranno presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), adempimento necessario ai fini dell'ISEE 2016.
Infatti, la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno in cui gode della prestazione, ma anche per la prosecuzione negli anni successivi.
La mancata presentazione, avverte l'Istituto previdenziale, comporterà, oltre alla sospensione del beneficio, la perdita delle mensilità per il 2016 e la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2015. Qualora si verificasse questa eventualità, spiega l'INPS, l'utente in possesso dei requisiti previsti per l'assegno di natalità potrà presentare una nuova domanda nel 2017, ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda, senza possibilità di recuperare le mensilità del 2016.
Fonte: Messaggio INPS del 21.10.2016 n. 4255 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2016 - "Per l’assegno di natalità DSU da presentare ogni anno" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego