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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego

Records 1281 to 1290 of 2397
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Titolo: L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale   Data : 25/10/2016
L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale
L’INPS, con il messaggio 24.10.2016 n. 4269, fornisce indicazioni circa l’esenzione dell’obbligo di versamento del contributo previsto dall’art. 2 co. 31 della L. 92/2012 sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. “ticket licenziamento”), nei casi di:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con continuità occupazionale;
- interruzione di rapporti di lavoro per chiusura del cantiere nell’ambito edile;
- sostituzione del soggetto gestore degli impianti di distribuzione del gas.
Con riferimento alle fattispecie di cui ai primi due punti, l’esonero dal pagamento del ticket, espressamente previsto dalla L. 92/2012 (art. 2 co. 34) per il periodo 2013 - 2015:
- è stato prorogato all’anno 2016 dall’art. 2-quater del DL 210/2015 (conv. L. 21/2016, in vigore dal 27.2.2016);
- secondo quanto precisa l’INPS, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nel periodo 1.1.2016 - 26.2.2016.
Circa le ipotesi di cui all’ultimo punto, il Ministero del Lavoro, nell’interpello 12/2015, ha confermato l’esclusione dal versamento del contributo sulla base del rilievo che, nelle stesse, verificandosi un passaggio diretto del personale da un gestore all’altro, non si verifica disoccupazione.
Ciò posto, l’Istituto detta le istruzioni per l’esposizione delle fattispecie in questione nel flusso UniEmens, anche ai fini del recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dall’1.1.2016 alla data di pubblicazione del messaggio in commento.
Fonte: Messaggio INPS 24.10.2016 n. 4269 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego