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20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
15/10/2015 La seconda rata degli acconti 2015 alla verifica S.M.Perego
25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
21/04/2017 La Suprema Corte interviene nel rapporto tra amministratori e società S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale   Data : 25/10/2016
L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale
L’INPS, con il messaggio 24.10.2016 n. 4269, fornisce indicazioni circa l’esenzione dell’obbligo di versamento del contributo previsto dall’art. 2 co. 31 della L. 92/2012 sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. “ticket licenziamento”), nei casi di:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con continuità occupazionale;
- interruzione di rapporti di lavoro per chiusura del cantiere nell’ambito edile;
- sostituzione del soggetto gestore degli impianti di distribuzione del gas.
Con riferimento alle fattispecie di cui ai primi due punti, l’esonero dal pagamento del ticket, espressamente previsto dalla L. 92/2012 (art. 2 co. 34) per il periodo 2013 - 2015:
- è stato prorogato all’anno 2016 dall’art. 2-quater del DL 210/2015 (conv. L. 21/2016, in vigore dal 27.2.2016);
- secondo quanto precisa l’INPS, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nel periodo 1.1.2016 - 26.2.2016.
Circa le ipotesi di cui all’ultimo punto, il Ministero del Lavoro, nell’interpello 12/2015, ha confermato l’esclusione dal versamento del contributo sulla base del rilievo che, nelle stesse, verificandosi un passaggio diretto del personale da un gestore all’altro, non si verifica disoccupazione.
Ciò posto, l’Istituto detta le istruzioni per l’esposizione delle fattispecie in questione nel flusso UniEmens, anche ai fini del recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dall’1.1.2016 alla data di pubblicazione del messaggio in commento.
Fonte: Messaggio INPS 24.10.2016 n. 4269 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego