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01/04/2016 Modificato il quadro LM e le istruzioni di UNICO 2016 PF S.M.Perego
14/04/2009 Modifiche ai modelli ministeriali news
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
15/10/2015 Molte perplessità sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
30/10/2015 NASPI – La risposta ad interrogazione parlamentare S.M.Perego
18/04/2017 Necessaria l’analisi tecnica per l’iper-ammortamento S.M.Perego
13/12/2017 Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite S.M.Perego
29/04/2016 Negli appalti pubblici, per la sicurezza, ne risponde anche l’affidatario S.M.Perego
18/04/2018 Nei Redditi PF il nuovo quadro LC per dichiarare la Cedolare Secca S.M.Perego

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Titolo: L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale   Data : 25/10/2016
L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale
L’INPS, con il messaggio 24.10.2016 n. 4269, fornisce indicazioni circa l’esenzione dell’obbligo di versamento del contributo previsto dall’art. 2 co. 31 della L. 92/2012 sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. “ticket licenziamento”), nei casi di:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con continuità occupazionale;
- interruzione di rapporti di lavoro per chiusura del cantiere nell’ambito edile;
- sostituzione del soggetto gestore degli impianti di distribuzione del gas.
Con riferimento alle fattispecie di cui ai primi due punti, l’esonero dal pagamento del ticket, espressamente previsto dalla L. 92/2012 (art. 2 co. 34) per il periodo 2013 - 2015:
- è stato prorogato all’anno 2016 dall’art. 2-quater del DL 210/2015 (conv. L. 21/2016, in vigore dal 27.2.2016);
- secondo quanto precisa l’INPS, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nel periodo 1.1.2016 - 26.2.2016.
Circa le ipotesi di cui all’ultimo punto, il Ministero del Lavoro, nell’interpello 12/2015, ha confermato l’esclusione dal versamento del contributo sulla base del rilievo che, nelle stesse, verificandosi un passaggio diretto del personale da un gestore all’altro, non si verifica disoccupazione.
Ciò posto, l’Istituto detta le istruzioni per l’esposizione delle fattispecie in questione nel flusso UniEmens, anche ai fini del recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dall’1.1.2016 alla data di pubblicazione del messaggio in commento.
Fonte: Messaggio INPS 24.10.2016 n. 4269 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego