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11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
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28/02/2019 Agenzia delle Entrate - Proroga all’8 marzo per gli amministratori di condominio S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
18/02/2019 Agenzia delle Entrate In arrivo nuovi avvisi di anomalia S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
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Titolo: L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale   Data : 25/10/2016
L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale
L’INPS, con il messaggio 24.10.2016 n. 4269, fornisce indicazioni circa l’esenzione dell’obbligo di versamento del contributo previsto dall’art. 2 co. 31 della L. 92/2012 sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. “ticket licenziamento”), nei casi di:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con continuità occupazionale;
- interruzione di rapporti di lavoro per chiusura del cantiere nell’ambito edile;
- sostituzione del soggetto gestore degli impianti di distribuzione del gas.
Con riferimento alle fattispecie di cui ai primi due punti, l’esonero dal pagamento del ticket, espressamente previsto dalla L. 92/2012 (art. 2 co. 34) per il periodo 2013 - 2015:
- è stato prorogato all’anno 2016 dall’art. 2-quater del DL 210/2015 (conv. L. 21/2016, in vigore dal 27.2.2016);
- secondo quanto precisa l’INPS, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nel periodo 1.1.2016 - 26.2.2016.
Circa le ipotesi di cui all’ultimo punto, il Ministero del Lavoro, nell’interpello 12/2015, ha confermato l’esclusione dal versamento del contributo sulla base del rilievo che, nelle stesse, verificandosi un passaggio diretto del personale da un gestore all’altro, non si verifica disoccupazione.
Ciò posto, l’Istituto detta le istruzioni per l’esposizione delle fattispecie in questione nel flusso UniEmens, anche ai fini del recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dall’1.1.2016 alla data di pubblicazione del messaggio in commento.
Fonte: Messaggio INPS 24.10.2016 n. 4269 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego