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29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
27/07/2016 ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia   Data : 25/10/2016
Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia
L'art. 4 co. 7 del DL 22.10.2016 n. 193 modifica la disciplina dei depositi IVA, a decorrere dall'1.4.2017, con riferimento alle modalità di estrazione dei beni da parte di soggetti passivi d'imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.
Per i beni di provenienza extra Ue viene, infatti, individuato nel gestore del deposito il soggetto tenuto al versamento dell'IVA, in nome e per conto di colui che ha operato l'estrazione dei beni.
Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza possibilità di compensazione "orizzontale".
Il soggetto che estrae i beni, invece, emette autofattura e la annota nel registro degli acquisti unitamente alla ricevuta di versamento dell'imposta.
In conseguenza della nuova disciplina, decorrente dall'1.4.2017, i soggetti passivi che estraggono beni dal deposito IVA non saranno più tenuti all'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, né a soddisfare il requisito di "effettiva operatività".
Da ultimo, viene previsto che i soggetti esportatori abituali potranno effettuare l'estrazione dal deposito IVA, senza pagamento dell'imposta, trasmettendo la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Fonte: Art. 4 co. 7 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Nuove modalità per l’utilizzo dei depositi IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego