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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 č possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia   Data : 25/10/2016
Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia
L'art. 4 co. 7 del DL 22.10.2016 n. 193 modifica la disciplina dei depositi IVA, a decorrere dall'1.4.2017, con riferimento alle modalità di estrazione dei beni da parte di soggetti passivi d'imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.
Per i beni di provenienza extra Ue viene, infatti, individuato nel gestore del deposito il soggetto tenuto al versamento dell'IVA, in nome e per conto di colui che ha operato l'estrazione dei beni.
Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza possibilità di compensazione "orizzontale".
Il soggetto che estrae i beni, invece, emette autofattura e la annota nel registro degli acquisti unitamente alla ricevuta di versamento dell'imposta.
In conseguenza della nuova disciplina, decorrente dall'1.4.2017, i soggetti passivi che estraggono beni dal deposito IVA non saranno più tenuti all'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, né a soddisfare il requisito di "effettiva operatività".
Da ultimo, viene previsto che i soggetti esportatori abituali potranno effettuare l'estrazione dal deposito IVA, senza pagamento dell'imposta, trasmettendo la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Fonte: Art. 4 co. 7 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Nuove modalità per l’utilizzo dei depositi IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego