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Data Titolo Sezione Autore
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia   Data : 25/10/2016
Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia
L'art. 4 co. 7 del DL 22.10.2016 n. 193 modifica la disciplina dei depositi IVA, a decorrere dall'1.4.2017, con riferimento alle modalità di estrazione dei beni da parte di soggetti passivi d'imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.
Per i beni di provenienza extra Ue viene, infatti, individuato nel gestore del deposito il soggetto tenuto al versamento dell'IVA, in nome e per conto di colui che ha operato l'estrazione dei beni.
Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza possibilità di compensazione "orizzontale".
Il soggetto che estrae i beni, invece, emette autofattura e la annota nel registro degli acquisti unitamente alla ricevuta di versamento dell'imposta.
In conseguenza della nuova disciplina, decorrente dall'1.4.2017, i soggetti passivi che estraggono beni dal deposito IVA non saranno più tenuti all'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, né a soddisfare il requisito di "effettiva operatività".
Da ultimo, viene previsto che i soggetti esportatori abituali potranno effettuare l'estrazione dal deposito IVA, senza pagamento dell'imposta, trasmettendo la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Fonte: Art. 4 co. 7 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Nuove modalità per l’utilizzo dei depositi IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego