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12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
04/07/2019 Dal 1° luglio è attiva l’adesione al servizio di consultazione delle FE S.M.Perego
04/07/2019 Opzione al regime forfetario a rischio S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego

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Titolo: Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia   Data : 25/10/2016
Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia
L'art. 4 co. 7 del DL 22.10.2016 n. 193 modifica la disciplina dei depositi IVA, a decorrere dall'1.4.2017, con riferimento alle modalità di estrazione dei beni da parte di soggetti passivi d'imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.
Per i beni di provenienza extra Ue viene, infatti, individuato nel gestore del deposito il soggetto tenuto al versamento dell'IVA, in nome e per conto di colui che ha operato l'estrazione dei beni.
Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza possibilità di compensazione "orizzontale".
Il soggetto che estrae i beni, invece, emette autofattura e la annota nel registro degli acquisti unitamente alla ricevuta di versamento dell'imposta.
In conseguenza della nuova disciplina, decorrente dall'1.4.2017, i soggetti passivi che estraggono beni dal deposito IVA non saranno più tenuti all'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, né a soddisfare il requisito di "effettiva operatività".
Da ultimo, viene previsto che i soggetti esportatori abituali potranno effettuare l'estrazione dal deposito IVA, senza pagamento dell'imposta, trasmettendo la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Fonte: Art. 4 co. 7 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Nuove modalità per l’utilizzo dei depositi IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego