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11/07/2016 La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
12/07/2016 Scade, forse, il 22.8.2016 la trasmissione telematica delle ultime C.U. S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
12/07/2016 L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità S.M.Perego
13/07/2016 Pubblicate le linee guida per la revisione degli enti locali S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego
13/07/2016 Disponibili, sul sito delle Dogane, i format per la richiesta di rimborso S.M.Perego
13/07/2016 Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A. S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego

Records 251 to 260 of 2397
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Titolo: Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia   Data : 25/10/2016
Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia
L'art. 4 co. 7 del DL 22.10.2016 n. 193 modifica la disciplina dei depositi IVA, a decorrere dall'1.4.2017, con riferimento alle modalità di estrazione dei beni da parte di soggetti passivi d'imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale.
Per i beni di provenienza extra Ue viene, infatti, individuato nel gestore del deposito il soggetto tenuto al versamento dell'IVA, in nome e per conto di colui che ha operato l'estrazione dei beni.
Il versamento è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, senza possibilità di compensazione "orizzontale".
Il soggetto che estrae i beni, invece, emette autofattura e la annota nel registro degli acquisti unitamente alla ricevuta di versamento dell'imposta.
In conseguenza della nuova disciplina, decorrente dall'1.4.2017, i soggetti passivi che estraggono beni dal deposito IVA non saranno più tenuti all'iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, né a soddisfare il requisito di "effettiva operatività".
Da ultimo, viene previsto che i soggetti esportatori abituali potranno effettuare l'estrazione dal deposito IVA, senza pagamento dell'imposta, trasmettendo la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Fonte: Art. 4 co. 7 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Nuove modalità per l’utilizzo dei depositi IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego