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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori   Data : 25/10/2016
Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori
Nella data di ieri, 24.10.2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 193/2016, che prevede rilevanti novità in materia fiscale.
In particolare, esso modifica l'art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in luogo della presentazione dello "spesometro" su base annuale, la trasmissione telematica, su base trimestrale, dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate (nonché delle relative variazioni) da parte dei soggetti passivi IVA.
Pertanto, a decorrere dall'1.1.2017, i dati delle fatture dovranno essere comunicati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.
Inoltre, il decreto introduce il nuovo art. 21-bis del DL 78/2010, in base al quale, a partire dall'1.1.2017, i soggetti passivi saranno tenuti a comunicare, sempre su base trimestrale, ed entro le medesime scadenze, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.
Conseguentemente all'introduzione dei nuovi adempimenti verranno abrogati, con decorrenza dall'1.1.2017:
- l'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute;
- l'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.
L'abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black list è invece rimandata all'anno successivo (a partire dalle comunicazioni relative all'anno d'imposta 2017).
Infine, l'art. 4 del DL 193/2016 stabilisce che, a partire dall'anno d'imposta 2017, la dichiarazione annuale IVA potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo (resta invariato, dunque, il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2016, entro il mese di febbraio 2017).
Altresì l'art. 4 co. 4 lett. d) del DL 193/2016 ha abrogato le disposizioni contenute nell'art. 1 co. 1-3 del DL 40/2010, relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
È previsto che tale abrogazione decorra dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017. Continua, quindi, ad essere dovuta la comunicazione per il periodo d'imposta 2016; se non interverranno ulteriori modifiche, la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello di comunicazione polivalente entro le scadenze del 10.4.2017 o del 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA del soggetto tenuto all'adempimento.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Dal 2017 si comunicano liquidazioni periodiche e dati delle fatture" - La Grutta - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Spariscono le comunicazioni “black list”, ma non da subito" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego