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Data Titolo Sezione Autore
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
27/04/2018 In presenza di operazioni inesistenti l’accertamento scatta con gli studi di settore S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/02/2010 In vigore il decreto che recepisce le direttive UE news S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego
23/03/2016 INAIL - Trasmissione del certificato medico S.M.Perego

Records 1021 to 1030 of 2397
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Titolo: Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento   Data : 25/10/2016
Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento
Il DL 22.10.2016 n. 193 ha riformato interamente l'art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 (modifiche simili sono presenti nell'art. 8 del DPR 322/98, sull'IVA), prevedendo che:
- la dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto d'imposta può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento per correggere errori ed omissioni comprese le irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell'imposta, dei crediti d'imposta o della base imponibile;
- se l'integrativa a favore del contribuente è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per "eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".
Dunque, sembra evidente, in primo luogo, che l'integrativa è ammessa anche quando non determina, in maniera netta, un'emenda a sfavore o a favore del contribuente (si pensi all'omissione del quadro relativo all'ACE, o al quadro RU), in secondo luogo, che non sussiste più alcun limite temporale per la compensazione del credito che deriva dall'integrativa.
Fonte: DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Dichiarazioni integrative con compensazione “allungata”" - Cissello - Negro
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego