Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/11/2015 Quanto l’intervento di manutenzione straordinaria si configura risanamento conservativo S.M.Perego
24/11/2015 Acconti previsionali al 30.11 soggetti a calcolo S.M.Perego
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
24/11/2015 Se iscritti all’AIRE il saldo IMU per il 2015 con regole diverse S.M.Perego
20/11/2015 La Cadiprof e la Ebibro si estende ai professionisti S.M.Perego
17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
09/11/2015 Nessuna comunicazione alla P.S. se si affitta l’azienda S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento   Data : 25/10/2016
Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento
Il DL 22.10.2016 n. 193 ha riformato interamente l'art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 (modifiche simili sono presenti nell'art. 8 del DPR 322/98, sull'IVA), prevedendo che:
- la dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto d'imposta può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento per correggere errori ed omissioni comprese le irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell'imposta, dei crediti d'imposta o della base imponibile;
- se l'integrativa a favore del contribuente è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per "eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".
Dunque, sembra evidente, in primo luogo, che l'integrativa è ammessa anche quando non determina, in maniera netta, un'emenda a sfavore o a favore del contribuente (si pensi all'omissione del quadro relativo all'ACE, o al quadro RU), in secondo luogo, che non sussiste più alcun limite temporale per la compensazione del credito che deriva dall'integrativa.
Fonte: DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Dichiarazioni integrative con compensazione “allungata”" - Cissello - Negro
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego