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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
11/11/2015 Entro il 30.11.2015 IRAP con il metodo previsionale S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 651 to 660 of 2397
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Titolo: Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento   Data : 25/10/2016
Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento
Il DL 22.10.2016 n. 193 ha riformato interamente l'art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98 (modifiche simili sono presenti nell'art. 8 del DPR 322/98, sull'IVA), prevedendo che:
- la dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto d'imposta può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento per correggere errori ed omissioni comprese le irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell'imposta, dei crediti d'imposta o della base imponibile;
- se l'integrativa a favore del contribuente è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per "eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".
Dunque, sembra evidente, in primo luogo, che l'integrativa è ammessa anche quando non determina, in maniera netta, un'emenda a sfavore o a favore del contribuente (si pensi all'omissione del quadro relativo all'ACE, o al quadro RU), in secondo luogo, che non sussiste più alcun limite temporale per la compensazione del credito che deriva dall'integrativa.
Fonte: DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.10.2016 - "Dichiarazioni integrative con compensazione “allungata”" - Cissello - Negro
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego